COME CANCELLARSI DALL’ALBO

La normativa regolatrice della cancellazione  dall’Albo Professionale, è contenuta agli art. 10 comma 1. e 11 comma 1. del D.M. 615/94.

Il consiglio provvede a cancellare dall’albo gli iscritti che ne facciano domanda e quelli per cui vengano a mancare i requisiti di cui all’art. 9, comma 1, lettere b) e c) e cioè:

b) avere la residenza nella regione o in una delle regioni che costituiscono l’ambito territoriale dell’ordine;
c) non essere stato gia’ radiato dall’albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l’interdizione dalla professione.

La cancellazione non è automatica ma deve essere disposta con provvedimento del Consiglio Regionale e decorre:

  • in caso di domanda dell’interessato/a, dalla data di delibera di cancellazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione;
  • in caso di variazione della residenza, dalla data di delibera di cancellazione dopo nullaosta e nuova iscrizione;
  • in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che comporta l’interdizione dalla professione, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che deve risultare da apposita certificazione. Si intende “passata in giudicato” la sentenza di condanna non impugnabile per decorrenza dei termini o per esaurimento di tutti i gradi di impugnazione.

La domanda di cancellazione può essere scaricata nella sezione download di questa pagina o nella sezione Modulistica.

Deve essere compilata in ogni sua parte e in carta resa legale con apposizione di marca da bollo da Euro 16,00.

La domanda unitamente a un documento di risconoscimento in corso di validità devono essere scansionati in un unico file pdf e trasmessi:

1) a mezzo pec all’indirizzo oastoscana@postacert.toscana.it;

2) a mezzo e-mail all’indirizzo albo@oastoscana.it

La cancellazione dall’Albo inibisce l’esercizio della professione e l’utilizzo del titolo di assistente sociale anche se svolto a titolo gratuito.

In caso di cancellazione nel corso dell’anno, l’iscritto è tenuto al pagamento della quota intera e non sarà effettuata nessuna restituzione nemmeno parziale del contributo annuale versato dall’iscritto/a, come da regolamento nazionale.

Per non essere tenuti al versamento del contributo annuale la richiesta di cancellazione deve pervenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

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