PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE
Di consueto il Consiglio si riunisce il primo lunedì di ogni mese.
Le istanze di iscrizione saranno accettate entro le ore 10,00 del giovedì precedente la seduta del Consiglio (salvo il mancato raggiungimemento del numero legale che comporti necessariamente una posticipazione della seduta).
La domanda prima iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte e corredata di:
- Quietanza di versamento originale di TASSA GOVERNATIVA pari a Euro 168,00
- Quietanza di versamento originale della tassa di iscrizione alla sezione richiesta pari a Euro 155,00 che deve essere effettuato utilizzando la piattaforma PAGOPA accessibile dall’homepage del sito e seguendo il manuale d’istruzione
- Documento di identità in corso di validità
La domanda deve essere in carta resa legale mediante apposizione di marca da bollo da Euro 16,00.
La domanda di iscrizione – scansionata in un unico file pdf con i pagamenti e il documento di identità – deve essere inviata dal proprio di indirizzo di posta certificata personale esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo oastoscana@postacert.toscana.it.
Dopo delibera di iscrizione da parte del Consiglio dell’Ordine sarà inviato a mezzo pec all’Assistente sociale neo-iscritto il primo certificato gratuito riportante il numero di iscrizione e documentazione esplicativa inerente la professione.
QUOTA ANNUALE E VARIAZIONE RECAPITI:
Il pagamento delle quote annuali successive alla prima iscrizione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno solare. La quota verrà trasmessa all’indirizzo pec risultante nella propria area riservata Cnoas da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione.
E’ fatto, quindi, obbligo agli Assistenti sociali facenti parte dell’Albo professionale della Regione Toscana di comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione di indirizzo, domicilio, mail e pec.
In caso di mancata comunicazione saranno riaddebitate le spese bancarie di insoluto per i MAV non recapitati.
Sulla scorta delle indicazioni del Consiglio Nazionale la quota non è frazionabile e non sono previste riduzioni.
RESIDENZA E/DOMICILIO PROFESSIONALE – CHIARIMENTI:
Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 615/1994 per poter presentare la domanda di iscrizione, è necessario avere la residenza nella regione o in una delle regioni che costituiscono l’ambito territoriale dell’ordine. Sulla scorta della indicazioni del Consiglio Nazionale e in virtù del principio della “equiparazione tra residenza e domicilio professionale”, possono, tuttavia, presentare domanda coloro che abbiano anche il solo domicilio nella Regione nella quale intendono esercitare la propria professione.
RE-ISCRIZIONE SUCCESSIVA A CANCELLAZIONE
Il tema delle reiscrizioni è stato di segnalazione da parte dei Consigli regionali al Consiglio nazionale che ha avuto più volte modo di esprimere il proprio indirizzo nei termini confermativi espressi anche recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1173 del 2014, nella quale è ribadito il concetto per cui un professionista deve essere in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni normative del momento in cui chiede di essere reiscritto.
In particolare, considerate le disposizioni transitorie e finali che hanno consentito in passato la fruizione di deroghe importanti rispetto ai titoli di studio richiesti dal DPR 328/01, appare chiaro che non è più possibile derogare alla verifica dei titoli espressamente richiesti dalle norme di cui all’art. 9 del decreto 11 ottobre 1994 n. 615, dettate dalla necessità di elevare il percorso formativo e migliorare la qualificazione dei professionisti.
In base all’Atto di Indirizzo n. 845/2000 del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali la domanda di reiscrizione all’albo da parte di un iscritto che si era precedentemente cancellato, deve essere trattata come nuova istanza di iscrizione, corredata quindi di tutta la documentazione necessaria prevista per le nuove iscrizioni.
Vanno pertanto versate nuovamente le tasse relative e va seguita la procedura di accertamento del possesso dei requisiti, al momento della domanda di reiscrizione.
A seguito delle indicazioni del CNOAS del maggio 2019 sarà possibile valutare l’iscrizione con riserva dei richiedenti sprovvisti dei titoli di cui all’art. 24 del D.P.R. 328/01
La reiscrizione segue la modulistica della prima iscrizione (scaricabile nell’apposita sezione) con pagamento delle tasse governative e della quota dell’anno in corso come previsto dall’art. 9 comma 2. del D.M. 615/94.
La domanda di nuova iscrizione deve inoltre contenere formale atto di consenso al trattamento dei dati e alla loro pubblicazione.
TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE
In base all’Atto di Indirizzo n. 845/2000 del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali si riporta la procedura relativa ai trasferimenti da un Ordine Regionale ad altro Ordine Regionale.
Il trasferimento nell’Albo di altro Ordine Regionale è disposto a domanda dell’interessato in caso di trasferimento della sua residenza o domicilio professionale in una Regione diversa da quella che costituisce l’ambito territoriale dell’Ordine di Iscrizione.
Il Modulo Trasferimento per la domanda di trasferimento è scaricabile nella sezione Download di questa pagina o nella sezione Modulistica. Deve essere compilato e inoltrato in carta resa legale con apposizione di marca da bollo da Euro 16,00.
La domanda inoltre deve contenere l’autocertificazione delle proprie generalità e il trasferimento dalla precedente alla nuova residenza o domicilio.
La domanda scansionata in un unico file pdf unitamente a un documento di identità, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec personale a oastoscana@postacert.toscana.it.
Il Consiglio regionale della Toscana, verifica il reale trasferimento di residenza o di domicilio professionale, attraverso una specifica nota indirizzata via PEC all’Amministrazione competente.
Dopo l’accertamento del requisito che dà titolo all’iscrizione all’Albo dell’Ordine regionale, sarà inviata una nota all’Ordine di provenienza, comunicando la volontà dell’iscritto di trasferirsi e rimanendo in attesa del nulla osta al trasferimento e del relativo fascicolo cartaceo.
Pervenuto il nulla osta, la pratica viene consegnata al consigliere Segretario che propone l’adozione della delibera di iscrizione all’Albo dell’iscritto e la contestuale comunicazione all’Ordine regionale trasferente.
Si invia una nota all’Ordine di provenienza del professionista ed al professionista stesso, comunicando la nuova iscrizione e la relativa decorrenza, dalla quale decorrono gli effetti di cancellazione da quell’Albo.