FAQ ( Frequently Asked Questions)

Prima di contattarci per qualsiasi chiarimento, consulta le Faq suddivise per argomento che abbiamo compilato per te. Nel caso in cui non riuscissi a trovare una risposta soddisfacente ai tuoi dubbi, contattaci subito.

FAQ ISCRIZIONE

Perché è obbligatorio iscriversi all'Albo Professionale?

La Legge nazionale n° 84 del 1993 stabilisce all’art. 2 che “per esercitare la professione di AS è necessario (…) essere iscritti all’Albo Professionale”. I successivi DM 615 dell’11.10 1994 e il DPR 328\2001 hanno integrato e specificato ulteriormente tale statuizione.

Devo iscrivermi anche se sono un dipendente pubblico? Perché?

Sì. L’obbligo d’iscrizione riguarda tutti gli AS, siano essi lavoratori autonomi che dipendenti, in quanto la norma non fa differenza fra le due condizioni.

L’obbligo non è correlato con lo status lavorativo di chi esercita, bensì con la circostanza oggettiva dell’esercizio dell’attività stessa, considerata nella capacità professionale e nel suo corretto esercizio (Parere Consiglio di Stato n° 330 del 29.9.1999).

Tale obbligo è stato confermato dalle Amministrazioni Pubbliche, che negli anni hanno regolamentato l’accesso alle funzioni nelle proprie organizzazioni.

In particolare si segnalano:

Nota 867 del 16.02.1996 PCM- Dip. F.P. Ufficio PPA alla Regione A. Friuli-VG

Note 28002-5483 del 28.05.1996 e 588316/10 del 17.10.1997 Min. G. Giustizia

Circolare Min. Interno n° 60 del 1.8.1997

Circolare Min. Lavoro e P.S. n° 147 del 10.11.1997

Note Ministero della Sanità n° 2551/6.7.2000 e 6081/2001, nonché DPR n°220 del 27.03.2001 (T. I, C. I, art.2)

La Regione Lazio – Assessorato alla Sanità, con nota del 21.04.1994 prot. 9933/58 indirizzata alle UU.SS.LL. del Lazio, ha affermato che “non è possibile in nessun caso di esercizio della professione sia esso pubblico, privato o autonomo sottrarsi all’obbligo dell’iscrizione” (all. 10).

Inoltre, la Corte dei Conti (sez. Sardegna) con Parere n° 1\2007 ha affermato che non può gravare a carico della Pubblica Amministrazione l’onere di provvedere al pagamento della tassa annuale d’iscrizione all’albo professionale, costituendo requisito imprescindibile per l’esercizio dell’attività.

 

Che cosa rischio se non mi iscrivo?

 

Una denuncia per esercizio abusivo della professione.

In data 28/5/96 e 15/4/97, note del Ministero di Grazia e Giustizia hanno ribadito la configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p. in capo a chi eserciti la professione senza essere iscritto all’Albo professionale, anche se nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

Ciò è stato successivamente ancora ribadito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 1/8/97 .

Il Codice deontologico dell’assistente sociale (art. 60) recita: “L’attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all’Albo si configura

come esercizio abusivo della professione ed è soggetta a denuncia secondo quanto previsto dai codici civile e penale. E’ sanzionabile anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell’iscrizione; dell’infrazione risponde disciplinarmente anche l’assistente sociale che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività irregolare”.

In caso di accertata o riscontrata sussistenza di esercizio abusivo l’Ordine Regionale è tenuto a farne denuncia all’Autorità Giudiziaria penale, per l’obbligo previsto dall’art. 331 del CCP.

L’iscrizione successiva all’esercizio abusivo non sana il pregresso.

C'è giurisprudenza che conferma tali affermazioni?

Sentenza Cassazione n°4545/1998

Sentenza Cassazione sez.V /17.10.2001

Sentenza n°774/04 del Tribunale Penale di Como

Sentenza n°21331/09 del Tribunale Penale di Roma

Sono disoccupato e sono iscritto dal 2005 posso pagare la quota ridotta ?

Non è possibile applicare riduzioni alla quota di iscrizione 

FAQ FORMAZIONE CONTINUA

Da quando decorre l'obbligo formativo?

Il primo triennio formativo, nel quale bisogna raggiungere 60 crediti (di cui almeno 15 riferiti all’Ordine Professionale e deontologia e almeno 10 crediti annui), è il 2014-2016, il secondo è il 2017-2019 e così via. Ai fini dell’adempimento di tale obbligo, eccezionalmente, fino al 31 dicembre 2014, verranno riconosciuti anche quelli maturati nell’anno 2013. Il 31 marzo di ogni anno l’assistente sociale tramite l’area riservata (sul sito www.cnoas.it) deve dichiarare i crediti formativi acquisiti nell’anno precedente. Ad esempio il 31 marzo 2020 bisogna registrare sulla propria area riservata tutti i corsi formativi seguiti nel 2019.

Per i nuovi iscritti, si ricorda, che l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione e per tali soggetti , pur decorrendo il vincolo dell’assolvimento dell’obbligo formativo dall’anno solare successivo, potranno essere calcolati, come utili, eventuali crediti formativi maturati nell’anno di iscrizione. L’obbligo formativo da assolvere è proporzionale alla distribuzione triennale dei crediti per ciascun anno (esempio: 40 crediti di cui 10 deontologici per l’iscritto all’Albo nel primo anno del triennio, 20 crediti di cui 5 deontologici per l’iscritto all’albo nel secondo triennio).

Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare, onde consentire agli stessi, al termine della sospensione, di poter riprendere con competenza e professionalità adeguata l’esercizio dell’attività professionale.

Come faccio ad iscrivermi all'area riservata?

Il CNOAS ha messo a disposizione di tutti gli iscritti l’ “Area Riservata”, all’interno della quale è possibile registrare i propri crediti. Per accedere bisogna registrarsi sul sito www.cnoas.it. La registrazione e` gratuita e si effettua facendo click sul link “Registrazione” .

Occorre inserire nome, cognome, codice fiscale, CROAS di appartenenza, sezione e indirizzo di posta elettronica nell’apposito form.

Se codice fiscale e indirizzo di posta elettronica inseriti coincidono con quelli che il tuo CROAS ha inviato al CNOAS, verra` inviata subito per posta elettronica la password temporanea (dovrà essere cambiata al primo accesso) per accedere all’Area Riservata. Se il codice fiscale, invece, inserito coincide con quello che il tuo CROAS ha trasmesso al CNOAS, ma l’indirizzo di posta elettronica e` diverso, devi comunicare al tuo CROAS il nuovo indirizzo di posta elettronica, e chiedere che venga trasmesso al CNOAS.

Quando sarà stato comunicato, si dovrà ripetere la registrazione in Area Riservata. Se l’indirizzo di posta elettronica inserito coincide con quello che il tuo CROAS ha inviato al CNOAS, ma il codice fiscale e` diverso, devi chiedere al tuo CROAS la rettifica del tuo codice fiscale, e chiedere che venga trasmesso al CNOAS. Quando sara` stato trasmesso, si dovrà ripetere la registrazione in Area Riservata. Se codice fiscale e indirizzo di posta elettronica inseriti non risultano nel database dell’Area Riservata, devi chiedere al tuo CROAS quali dati ha trasmesso al CNOAS.

Probabilmente i dati non sono stati trasmessi, oppure sono stati trasmessi, ma sono errati. Se nome, cognome, codice fiscale, CROAS di appartenenza e sezione inseriti coincidono con quelli che il tuo CROAS ha trasmesso al CNOAS, e al CNOAS non e` stato mai comunicato il tuo indirizzo di posta elettronica, allora l’indirizzo di posta elettronica che inserisci viene assunto come valido. In questo caso a tale indirizzo verra` inviata una email di conferma di validita`, e successivamente una email con la password temporanea per accedere all’Area Riservata. Se, invece, sei gia` registrato devi fare click su “Login” e inserire username (l’email con cui ci si è registrato) e password.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il semplicissimo manuale creato  dal CNOAS    (http://www.cnoas.it/documenti/Manuale_Assistenti_Sociali.pdf).

Che cosa sono le attività ex post? Quali ricevono l'attribuzione di crediti formativi? Come vengono valutati?

Per attività ex post si intende l’esercizio di determinate funzioni previste dal Nuovo Regolamento della formazione continua degli assistenti sociali e che consentono la maturazione di crediti formativi che possono essere riconosciuti ex-post; in altre parole, se un assistente sociale svolge una o piu` attivita` previste dal Regolamento, a posteriori, ne puo` chiedere il riconoscimento del valore formativo, con assegnazione di crediti da parte del suo CROAS. Queste attività vengono ben delineate all’articolo 13  del Nuovo Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali e nelle relative linee guida entrate in vigore giorno 01/01/2020 e reperibili a questo link  http://www.cnoas.it/files/000004/00000441.pdf 

Nell’accreditamento di corsi ex post, l’assistente sociale deve farsi parte attiva nel richiedere, al suo CROAS di riferimento, il riconoscimento di tali attività. Quest’ultimo, attraverso un’attenta valutazione, individua la valenza formativa di quella specifica attività attribuendole, poi, dei crediti formativi. Affinché una funzione possa essere valutata al meglio, la richiesta dell’attività ex post deve essere ben documentata (con attestati di partecipazione, locandina eventi ecc..) e ben descritta all’interno dell’area riservata. Infine, per richiedere l’accreditamento ex post bisogna accedere con le proprie credenziali nell’area riservata (sul sito www.cnoas.it) e cliccare su inserisci attività. Si ricorda per l’inserimento di tali attività l’agenzia e/o ente erogante l’evento formativo deve essere agenzia autorizzata CNOAS o convenzionata CROAS, altrimenti il programma non permette l’inserimento dell’attività stessa.

I professionisti che frequentano corsi di formazione all’estero potranno vedersi riconosciuti crediti formativi a fronte di idonea autorizzazione richiesta, per il tramite del proprio CROAS al Consiglio Nazionale e da questi concessa. Il professionista interessato può:

  • procedere a formulare istanza di riconoscimento dell’evento estero inoltrando al CNOAS, per tramite del CROAS, entro l’anno in cui si è svolto l’evento, l’attestazione comprovante la frequenza e la documentazione relativa all’evento formativo (programma, materie oggetto dell’evento, relatori)
  • chiedere il riconoscimento dell’attività ex-post, per il tramite della piattaforma informatica, allegando la documentazione comprovante la frequenza dell’evento e la documentazione relativa all’evento formativo.

Il CROAS invierà comunicazione e documentazione al CNOAS che valuterà la documentazione sottoposta e riconoscerà i crediti dandone comunicazione al CROAS per l’aggiornamento nell’area riservata del professionista. Il numero massimo di crediti acquisibili frequentando corsi di formazione all’estero è 45 nel triennio.

Come faccio a cercare un corso regolarmente accreditato?

La frequentazione di corsi o eventi accreditati dai CROAS o dal CNOAS consente la maturazione di crediti riconosciuti ex ante; in questi casi, cioè, dopo aver frequentato almeno l’80% delle ore previste per il corso in questione (con rilevazione frequenza cartacea) e dopo aver conseguito l’attestato, bisogna ricercare sul sito www.cnoas.it nella sezione “ cerca corso” l’id dell’evento. Nella ricerca bisogna selezionare il CROAS (o CNOAS) che ha accreditato l’evento e scrivere parte del titolo all’interno delle “parole chiavi”. Si consiglia di avere un po’ di pazienza e provare tutte le combinazioni possibili con le parole del titolo stesso, in quanto non sempre, al primo tentativo, si riesce a trovare il corso desiderato. Una volta trovato l’id bisogna entrare con le proprie credenziali all’interno dell’area riservata e cliccare su inserisci corso, si immette l’id precedentemente trovato e l’evento verrà subito accreditato. Si ricorda che, nonostante questo tipo di attività non venga esaminata dal proprio CROAS, l’assistente sociale dovrà comunque conservare tutta la documentazione di quel corso per almeno cinque anni, in quanto, nel corso di controlli a campione che ogni CROAS è autorizzato a fare, la mancata o infedele certificazione del corso formativo seguito, costituisce un illecito disciplinare.

Possono essere accreditati corsi che riconoscono solo ECM?

No, in quanto esclusivamente riservati alle professioni sanitarie. Gli ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dagli  operatori sanitari in occasione di attività ECM (Educazione Continua Medica).

Possono essere accreditati eventi formativi seguiti in altre Regioni e, quindi, accreditati da altri CROAS?

Si, un evento accreditato da un singolo CROAS ha valenza su tutto il territorio nazionale.

Chi non svolge l'attività lavorativa di assistente sociale, ma è iscritto all'albo, deve assolvere all'obbligo formativo?

Si, perché la “ratio” della normativa che prevede la formazione continua per i Professionisti iscritti agli albi è proprio quella di mantenere competenze aggiornate a chi già lavora, ma anche di consentire a quanti non svolgono la professione di essere aggiornati nel caso in cui si presenti l’occasione di esercitare concretamente la professione. Dal giorno 01/01/17 è stato previsto un esonero parziale per tali soggetti, l’obbligo formativo resta comunque.

A cosa si va incontro se nell'intero triennio non si raggiungono i 60 crediti?

Non raggiungere tali crediti costituisce illecito disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo formativo.

Se ho già conseguito i 60 crediti richiesti per il triennio, posso ritenere assolto il mio obbligo formativo?

Teoricamente si, ma per questa risposta si rimanda alla propria coscienza personale e professionale in quanto  il principio ispiratore di questo tipo di formazione è proprio  la coscienza che per poter mantenere uno standard qualitativo adeguato in termini di prestazione professionale è necessario curare l’apprendimento lungo l’intero arco della propria vita. La formazione continua, infatti, chiede al professionista assistente sociale un impegno a crescere professionalmente, a rimettersi in discussione, a ripensare a metodi e paradigmi, a rompere meccanismi routinari, ad aprire spazi di riflessione nell’operatività e a sperimentare soluzioni nuove. Bisogna, dunque, ricordare di non guardare alla formazione come un obbligo, ma piuttosto come un’opportunità.

Si ricorda che in nessun caso si possono trasferire crediti da un triennio all’altro e che i crediti deontologici valgono anche come crediti formativi, ma non viceversa.

Come si fa a sapere quali sono i prossimi corsi formativi gratuiti?

L’Ordine Professionale della Regione Toscana tiene costantemente aggiornati i propri iscritti su tutti gli eventi formativi organizzati e non solo, attraverso newsletters o attraverso il proprio sito www.oastoscana.it. Altra opzione è consultare il calendario dei corsi accreditati dal CROAS Toscana e disponibile sul sito del CNOAS a questo link http://www.cnoas.it/calendario_corsi_Toscana.html

FAQ ESONERO DALLA FORMAZIONE

In quali circostanze e in che modo si può ottenere l'esonero dalla formazione continua?

L’esonero, su richiesta dell’interessato, può essere concesso nei casi descritti dall’articolo 14 comma 1 del Nuovo Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; ovvero nei casi di:

  • maternità, paternità, affidamento familiare, adozione per la durata di dodici mesi;
  • grave malattia o infortunio;
  • interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attivita` professionale o trasferimento di questa all’estero;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore

Maggiori specifiche in merito sono presenti nelle Linee guida del Nuovo Regolamento link http://www.cnoas.it/files/000004/00000441.pdf

Se si è in possesso di uno di questi requisiti, per essere esonerati, è necessario compilare l’apposito modulo,all’interno della propria area riservata CNOAS. Nella domanda l’iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento. L’autocertificazione dell’iscritto è soggetta alle norme specifiche e dovrà essere valutata anche con i controlli a campione previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti. Qualora le dichiarazioni di richiesta di esonero siano mendaci, oltre all’invito a procedere celermente alla segnalazione alle autorità competenti, si procederà contestualmente alla segnalazione disciplinare al Consiglio Territoriale competente.

Per tutte le tipologie d’esonero, le istanze devono essere presentate entro tre mesi dall’evento che costituisce impedimento alla formazione continua, in modo tale da consentire al CROAS la valutazione delle stesse. Nell’esame della richiesta il CROAS valuta il periodo d’esonero rapportandolo alla gravità e specificità della situazione rappresentata. L’esonero comporta la sola riduzione dei crediti formativi cui il professionista è obbligato.

Quante volte è possibile presentare domanda d'esonero? C'è una durata minima o massima?

Per questo dispositivo non vale il principio dell’automatismo, pertanto, viene concesso o meno solo su richiesta dell’interessato qualora si realizzino, nel caso concreto, determinate tipologie d’eventi. Per quanto riguarda la durata questa viene decisa, in rapporto alla gravità e specificità della situazione rappresentata, da una Commissione specifica, ma anche qui è sempre il Consiglio Regionale, poi, a deliberare. In relazione, infine, al periodo di dodici mesi riferiti alla maternità o al congedo parentale, va precisato che è frutto di una valutazione una tantum in via generale ed astratta ed è comunque da intendersi come periodo massimo d’esonero.

Se si è esonerati si può comunque seguire corsi e/o eventi formativi?

Certamente. Nulla vieta, ad esempio nei casi di maternità, di poter partecipare a corsi di formazione a cui si ha facile accesso e di acquisire i relativi crediti formativi. La ratio del Nuovo Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali, infatti,  è far vivere la formazione non tanto come un obbligo, un dovere, ma piuttosto come un’opportunità.

FAQ IN MERITO ALLA FAD

Che cos'é un corso FaD?

FaD è l’acronimo di Formazione a distanza e, quindi, sta ad indicare che i corsi e/o eventi di formazione sono erogati a distanza. E’, dunque, una metodologia di insegnamento che trasferisce conoscenze ed esperienze attraverso internet. Per accedervi, infatti, sono necessari un computer e una connessione internet.