NORMATIVA

L’Ordine degli Assistenti sociali è stato istituito con la Legge 23 marzo 1993, n. 84. La stessa legge ha sancito l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale per poter svolgere la professione di assistente sociale sia in regime di lavoro autonomo, sia in regime di lavoro dipendente.

L’Ordine degli Assistenti sociali raccoglie la comunità professionale e ne è la sua espressione, a tutela sia dei professionisti iscritti sia degli interessi di coloro che, quali utenti dei servizi sociali o clienti di professionisti assistenti sociali, debbono essere garantiti in ordine alle prestazioni ed alla qualità del servizio prestato. L’Ordine, che quindi cura interessi sociali generali propri dello Stato, ha la natura giuridica di ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Le norme relative al funzionamento dell’Ordine degli Assistenti sociali, regionale e nazionale, sono regolamentate dal D.M. 11 ottobre 1994 n. 615, dal D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 e dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182.

In seguito all’emanazione del D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148″ è stato istituito l’albo unico pubblicato su questo sito www.cnoas.it nella sezione Albo Unico formato dall’insieme degli albi territoriali.

L’Ordine Professionale degli Assistenti sociali è istituito all’art. 3 della D.M. Grazie e Giustizia 11/10/1994 n. 615  ed è articolato a livello regionale.

É costituito da 20 Consigli Regionali preposti alla tenuta e all’aggiornamento dell’Albo Professionale distinto nelle due sezioni A e B e dal Consiglio Nazionale con funzioni di coordinamento e di indirizzo.

Tale normativa, stante la divisione in sezioni dell’Albo professionale, A degli Assistenti sociali specialisti e B degli Assistenti sociali, operata attraverso il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 a seguito della riforma universitaria del 1999, ha ripartito gli eletti tra gli iscritti appartenenti alle due sezioni, garantendo in tal modo la rappresentanza negli organismi dell’Ordine, a tutti gli iscritti all’Albo.

La professione è stata ordinata con la legge 23 marzo 1993, n. 84.

É compresa pertanto tra le professioni intellettuali riconosciute dalla Stato italiano.

Nel dettato normativo, l’Assistente Sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

Nell’area Download di questa pagina sono riportate le leggi inerenti la professione dell’assistente sociale e le leggi istitutive dell’Ordine.

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