TITOLI PROFESSIONALI CONSEGUITI ALL’ESTERO

Titoli conseguiti nell’Unione Europea

Per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito nell’ambito dell’UE o ai fini dell’esercizio della professione in Italia, è necessario seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali come previsto dal Decreto Legislativo n.115 del 27 gennaio 1992, che attua la Direttiva n.89/48/CEE, o dal Decreto Legislativo n.319 del 2 maggio 1994, che recepisce la Direttiva n.92/51/CEE.

Sulla base di tale normativa, è possibile presentare domanda di riconoscimento secondo il facsimile indicato sul sito del Ministero

inviando la documentazione necessaria, per il riconoscimento del titolo professionale straniero allo scopo di esercitare la medesima professione in Italia.

 

Titoli conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione Europea

In base alla recente normativa, i cittadini stranieri in possesso di un titolo professionale conseguito in un Paese non appartenente all’Unione Europea possono presentare domanda di riconoscimento del titolo stesso, al fine dell’esercizio della professione corrispondente in Italia.

In base all’art. 49 del Regolamento, le direttive europee in materia di riconoscimento titoli – 89/48/CEE e 92/51/CEE – ed i relativi decreti legislativi che in Italia hanno dato attuazione alla direttiva stessa – rispettivamente, d.lgs.115/92 e d.lgs. 319/94, si applicano infatti ad ogni cittadino straniero che ne faccia richiesta.

Ulteriori informazioni e relativa modulistica sul sito del Ministero.

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